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Medicina del Lavoro: l’allegato 3b serve alla tutela della salute sui luoghi di lavoro?

Persistono le difficoltà di compilazione dell’allegato 3b e persistono pure i dubbi sulla sua reale utilità

Ancona, 27 marzo 2024 – In relazione alla richiesta presentata qualche giorno fa dal dott. Giorgio Saitta al Presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli sulla opportunità di mantenere l’obbligo di invio dati dell’allegato 3b, o in subordine di rinviare la scadenza prevista per il 31 marzo, possono essere fatte alcune considerazioni.

L’allegato 3B è la comunicazione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria all’INAIL da parte del Medico del Lavoro Competente entro il 31 marzo di ciascun anno. Ai sensi dell’Allegato II al D.M. 9 luglio 2012, è attivo dal 22 maggio 2013 l’applicativo web per i medici competenti per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all’allegato 3B del D.LGS. 81/08.

L’obbligo di trasmissione dell’Allegato 3B è in vigore dal 2014. Tuttavia, la prima scadenza per la trasmissione dell’Allegato 3B era il 31 luglio 2015, relativa ai dati dell’anno 2014.

È chiaro che non è facoltà di un Presidente di Regione concedere quanto richiesto dal dott. Saitta; infatti, la richiesta mirava ad avere un appoggio del Governatore a livello ministeriale per raggiungere gli obbiettivi prospettati: abolizione obbligo invio o, in subordine, rinvio della scadenza dell’invio stesso.

Analizzando i due punti si può sicuramente affermare che la richiesta di rinvio della scadenza dell’invio appare quantomeno scontata: sono talmente frequenti e persistenti i malfunzionamenti del portale Inail per la raccolta dei dati che sarebbero da quantificare le ore perse dai vari medici per inserire tali dati: ne uscirebbe un numero e un valore economico spaventoso. D’altronde la stessa Inail ha ammesso tali difficoltà. Peccato che non vi sia una risposta puntuale alle migliaia di segnalazioni inviate dai Medici Competenti che sono stati sostanzialmente ignorati.
Relativamente all’altro punto, l’abolizione dell’obbligo dell’allegato 3b, può essere tentato un bilancio degli aspetti a favore e di quelli contrari.

Riguardo all’Allegato 3B sono riportate alcune criticità:

  • I dati raccolti sono troppo generici e non sono disaggregati per mansione e quindi non emerge lo stato di salute della popolazione lavorativa aziendale;
  • Non è possibile fare confronti con i dati della popolazione generale non esposta;
  • Per le aziende complesse, con più sedi operative (ad es. GDO, Aziende Sanitarie con più presidi, grandi aziende con sedi separate amministrative, produttive e magazzini ecc.) e con più medici competenti è possibile la confusione e la sovrapposizione dei dati raccolti dai medici coordinati e dal medico coordinatore;
  • la sorveglianza sanitaria condotta dai medici competenti che dà origine ai dati analizzati non viene realizzata nell’ambito di un’indagine statistica; in altri termini, l’insieme di unità produttive monitorate dai medici competenti non è un campione in senso statistico in quanto non viene selezionato casualmente. Come detto, nella sezione precedente, la nomina dei medici competenti è infatti demandata ai datori di lavoro, limitatamente ai casi che prevedono la sorveglianza sanitaria. Dunque, appare chiaro che l’insieme delle unità produttive monitorate dai medici competenti non possa dirsi statisticamente rappresentativo della totalità delle unità produttive italiane. Questo limite è aggravato anche dalla percentuale molto bassa di unità produttive monitorate rispetto al totale, cosa che potrebbe far ipotizzare che non siano pervenute tutte le relazioni che sarebbe stato logico attendersi in base alla distribuzione delle attività produttive. Quanto appena detto implica che non si possano utilizzare i risultati presentati in questo lavoro per inferire caratteristiche sanitarie/epidemiologiche della popolazione dei lavoratori italiani. Le elaborazioni presentate possono però essere lecitamente e utilmente impiegate per tratteggiare un quadro di riferimento generale della popolazione effettivamente sorvegliata. (Inail, 2015);
  • non tutti i medici compenti sono organizzati in società o hanno a disposizione un informatico per la introduzione dei dati, né tale compito, per la delicatezza dei dati trattati e se si vuole che gli stessi siano significativi, può essere svolto da un personale di segreteria più o meno competente. Esiste qui un’importante differenza territoriale: le grandi aziende, specie del Nord, utilizzano programmi che rendono possibile l’introduzione informatizzata dei dati e conseguentemente la generazione di un resoconto utilizzabile per l’allegato 3b; esiste un gran numero di programmi che complicano la vita ai Medici Competenti che in aziende diverse debbono studiare ed adattarsi a programmi complessi diversi, che richiedono molto tempo per l’introduzione dei dati (con aumento dei costi per le aziende) col vantaggio di avere però dei report automatici come per l’allegato 3b; d’altro lato le migliaia di professionisti che non utilizzano tali programmi specie nelle realtà del centro-sud sono fortemente penalizzati con richieste di estrazione dati come quelle relative all’allegato 3b;
  • dati non omogenei a livello nazionale per comportamenti difformi dei diversi organismi di controllo (SPSAL) e diversità delle normative regionali; tali diversità si accentueranno ulteriormente con il regionalismo differenziato;
  • dati già in possesso delle amministrazioni richiedenti: perché l’Inail deve chiedere al Medico Competente il numero e la natura delle malattie professionali quando è l’Inail stesso il collettore di tali dati? Perché richiedere il numero di dipendenti al 30 giugno e al 31 dicembre quando tali dati sono già in possesso di Inail e Inps?
  • mancata restituzione di informazioni ai Medici Competenti, alle figure della prevenzione, alle associazioni delle imprese e dei lavoratori. Risultano infatti consultabili, a quanto mi risulta, due sole analisi degne di rilievo: una nazionale dell’Inail del 2015 relativa al 2013 (e dopo?) e una del 2022 della regione Lombardia:
    https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_183625.pdf pubblicata nel 2015 e relativa ai dati 2013;
    https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c529af12-2e76-40c9-8eb1-510cb4d8afca/Report_Allegato_3B_dlgs_81_2008.pdf?MOD=AJPERES relativo ai dati 2019-20-21

Sono riportate anche alcune opportunità:

  • i dati delle singole relazioni “non sono utilizzabili ma elaborati ed aggregati in modo opportuno possono essere utili”;
  • mappatura dei rischi a livello territoriale;
  • programmazione attività di prevenzione nazionale, regionale, ATS;
  • costruzione profili di comparto per rischio;
  • costruzione di profili di rischio per comparto;
  • queste sono “fra le poche informazioni disponibili sui rischi presenti negli ambienti di lavoro e sui lavoratori che vi sono esposti, mentre la maggior parte dei sistemi informativi utilizzati per la prevenzione sono basati sui danni (infortuni e malattie professionali)”;Queste informazioni sono rese disponibili ai Servizi di Prevenzione delle ASL che possono “utilizzarle per la programmazione di attività di prevenzione, così come per evidenziare situazioni abnormi meritevoli di approfondimenti e di controlli”. L’analisi dei dati aggregati può poi essere importante per “supportare e orientare i medici competenti a confrontarsi per una valutazione omogenea dei rischi per attività produttiva”. E se i dati fossero resi disponibili, “le associazioni di categoria e le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori potrebbero giovarsene per la condivisione e programmazione strategica di misure di prevenzione, in funzione delle evidenze ‘epidemiologiche’ che emergono in determinati settori” (seminario CIIP 2 ottobre 2019 – Milano)

In conclusione al momento attuale le criticità superano di gran lunga i vantaggi e i dati disponibili non sono analizzabili in senso statistico, quindi in gran parte inutilizzabili. Il regionalismo differenziato generando comportamenti difformi tra le varie realtà sanitarie regionali peggiorerà tale problematica.

Si propone pertanto di abolire l’obbligo di invio dell’allegato 3b da parte dei Medici Competenti cercando un terreno comune, analogamente a quanto si sta implementando per il fascicolo sanitario elettronico, che superi la parcellizzazione informatica dei programmi a disposizione degli stessi Medici Competenti e consenta di avere una piattaforma unica nazionale, efficiente e adeguatamente dimensionata, per avere a disposizione dati in tempo reale, cioè direttamente nella fase di produzione degli stessi.

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