Si dice che nessun fatto possa accadere se non vi sia una ragione preesistente. Questo non è sempre vero e cercheremo di darvene una spiegazione.
Esistono delitti passionali ove la base della determinazione – il movente – è la gelosia.
Nei delitti contro il patrimonio, la ragione sottesa è il vil denaro.
Quelli contro la pubblica amministrazione, è il profittare di una posizione pubblicistica.
Chiaramente l’esaltazione del movente è nell’evento omicidiario ancor più da rompicapo nei processi cosiddetti indiziari, ovvero laddove la prova non è diretta (testimoni), o cristallizzata da altre risultanze probatorie (ad es. video).
Si dice che il movente rappresenti il collante tra la determinazione del reo, le sue ragioni, e il fatto penalmente rilevante (l’omicidio nel caso che esaminiamo).
Ma quando i motivi sono abietti o futili? In un processo indiziario se questi non sono adeguatamente provati, il movente regge ?
Sostenere che Tizio abbia ucciso Caio perché passava nella sua stessa direzione (si veda il caso di Milano del ragazzo di colore che con un piccone uccideva per strada tre persone); oppure perché Caio rifiutava di dare una sigaretta a Tizio, basta ?
No.
Proprio perché la circostanza aggravante in esame parla di motivi abietti e futili questi se non sono adeguatamente provati, ovvero senza alcun elemento di prova (indizi gravi, precisi e concordanti) il motivo, o se si preferisce il movente abietto o futile (si badi bene: “o” e non “e” futile, ossia alternativo), non è idoneo a catalizzare l’aggravante in discussione.
Pertanto, se non si è in grado di provare la causale, il movente risponderà di omicidio “semplice”.
È stato ritenuto anche dai giudici di merito (Corte d’Assise di Torino e La Spezia in aderenza ai principi dettati dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima del 4.4.2014), di come si possa applicare detta aggravante solo se – ed in quanto – il movente del reato sia stato identificato con certezza e sussista la prova certa della reale spinta a delinquere.
Quindi rimanendo il dubbio sul movente, ovvero su due ipotesi ugualmente possibili (nel caso suddetto, mi trovo a passare sullo stesso marciapiede o mi viene rifiutata la sigaretta), l’ambiguità probatoria non si può ritorcere contro il reo.
Pertanto, così come per abietto si intende quell’espressione del sentimento spregevole, se tale motivo non viene provato l’aggravante non potrà essere applicata.
Del pari, il motivo futile segue la medesima valutazione e le conseguenti sorti.