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Elezioni Politiche 2022 – Dove si vota a Osimo

I seggi, gli orari d’apertura dell’Ufficio elettorale, le modalità di voto e per il ritiro della tessera elettorale

Osimo 23 settembre 2022 – Come noto, domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per scegliere i componenti del Parlamento. I seggi, presso le 33 sezioni di Osimo più quelle speciali, saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00.

L’ufficio elettorale osimano, presso l’ingresso principale del Palazzo municipale a piano terra, prima porta a sinistra, in Piazza del Comune 1, tel. 071.724 92 91 – fax 071.724 92 65; e-mail: elettorale@comune.osimo.an.it, osserverà il seguente orario per il rilascio delle tessere elettorali:

  • venerdì 23 settembre dalle ore 9 alle 18;
  • sabato 24 settembre dalle ore 9 alle 18;
  • domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23;

Ubicazione seggi elettorali Comune di Osimo

Più n. 1 seggio Speciale: Sez. 3 – presso Ospedale SS. Benvenuto e Rocco fino a 199 posti letto;

e n. 3 seggi volanti: Sez. 3 – Casa di Riposo B. Barbozzi; Sez. 14 – Casa di Riposo G. Buttari; Sez. 30 – Casa di Riposo Recanatesi.

Si tratta delle prime elezioni politiche su cui ha effetto il taglio del 30% dei parlamentari: 400 deputati (non più 630) e 200 senatori (anziché 315). Il diritto di voto potrà essere esercitato per entrambi i rami parlamentari da tutti i maggiorenni, in virtù della modifica apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021 che ha soppresso la preesistente soglia minima dei 25 anni di età per il Senato.

Non cambia invece la legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, che prevede un sistema elettorale misto, in parte proporzionale e in parte maggioritario. Un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in collegi uninominali (con sistema maggioritario), mentre i restanti due terzi saranno divisi tra i partiti rispettando i risultati percentuali ottenuti alle elezioni (proporzionale).

Come si vota: 

Al seggio vengono consegnate all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:
– il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;
– il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.
– Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
– Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
– Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.

No al voto disgiunto – I partiti ottengono i seggi se raccolgono almeno il 3% dei voti totali. Per eleggere un rappresentante, le coalizioni devono invece raggiungere il 10%.

 

redazionale

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