Sirolo, 17 agosto 2021 – Considerato il perdurare delle temperature elevate di questo torrido agosto, il sindaco Filippo Moschella, dando seguito alle direttive diffuse dal Prefetto di Ancona Darco Pellos, ha emanato un’ordinanza per la protezione antincendio del territorio, anche in considerazione del fatto che quello di Sirolo per 1.250 ettari è inserito nel Parco regionale del Conero.

Di seguito il testo integrale che ordina:
“immediatamente e fino al termine della criticità meteorologica, su tutto territorio comunale, il divieto di accensione di fuochi liberi, di organizzare spettacoli pirotecnici, di organizzare spettacoli luminosi, tipo “lanterne cinesi” ed affini, di obbligare tutti i gestori dei parcheggi sia ad uso pubblico sia ad uso esclusivo delle attività imprenditoriali, di garantire costantemente, la corretta manutenzione dei presidi antincendio eventualmente installati (estintori, idranti, ecc.), di obbligare i gestori dei parcheggi, i proprietari e i conduttori di aree agricole e non coltivate e di aree verdi urbane incolte, i proprietari di abitazioni e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, nonché i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili stradali e i gestori di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, di effettuare i necessari interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla eliminazione di sterpaglie e cespugli ed alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di propagazione di incendi”.
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato, si legge ancora nell’ordinanza, “l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell’art. 3 delibera Consiglio Comunale n.100 del 15/07/2003, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 (settantasette/00) a euro 500,00 (cinquecento/00). Ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 154,00 (centocinquantaquattro/00) pari al doppio del minimo edittale previsto dalla presente ordinanza”.
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