Sirolo, 22 luglio 2021 – L’Amministrazione comunale fa sapere che la precedente ordinanza che regolamentava nel centro storico la chiusura dei locali alle 3 di notte e la vendita degli alcolici alle 2 (per l’asporto dall’1 di notte), “ha prodotto una sensibile diminuzione delle lamentele di residenti e turisti”.

Per tale motivo, e dal momento che le ordinanze di questo genere hanno per normativa una durata mensile, il sindaco Moschella ha divulgato l’ennesima ordinanza per “continuare a garantire la pacifica convivenza notturna estiva in tutto il centro storico di Sirolo”. Ordinanza che entra in vigore dal 23 luglio con validità fino al 22 agosto.
In tale periodo, come recita la normativa stessa:
- A) agli esercenti o incaricati degli esercizi del settore alimentare o misto (anche vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande) e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ubicati nel centro storico di Sirolo, cioè in Via Giulietti e nelle vie delimitate dall’esigua cinta muraria, da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Franco Enriquez, di osservare le seguenti prescrizioni:
1) divieto di apertura dei locali di vendita e/o somministrazione e relativi laboratori prima delle ore 06.00;
2) divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 02.00;
3) divieto di espletare il riordino e la pulizia dei locali e dei laboratori di pertinenza (anche se posti nelle vicinanze dei locali) dopo le ore 03.00. A tale ora dovranno essere spente le luci e chiusi i locali dell’esercizio, nonché gli eventuali laboratori e i depositi.
Il titolare, il gestore e/o il collaboratore, durante le operazioni di chiusura del locale devono prestare la massima attenzione per limitare il più possibile i rumori, in modo da arrecare il minor disturbo possibile ai residenti e ai turisti degli immobili circostanti;
4) divieto di vendita o cessione a terzi a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto, dalle ore 01.00 alle ore 07.00. Resta consentita la consumazione di bevande solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all’esterno degli stessi nelle aree in concessione;
5) obbligo, per le emissioni sonore esterne o che interessano l’esterno, prodotte anche con apparecchiature o strumenti musicali, di osservare i limiti stabiliti dal Regolamento comunale per le attività rumorose, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 12 febbraio 2007, e relative norme tecniche.
6) obbligo, per i titolari, gestori o responsabili degli esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, di provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali, anche non derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti pulita.
- B) a tutti, indistintamente, il divieto abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini pubblici e nella zona sopra individuata, contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere.
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