Camerano, 3 ottobre 2022 – Con l’Atto Consiliare n. 16 del 24/05/2022, il Comune di Camerano ha approvato il regolamento che disciplina l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Aperti dunque i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria, di validità biennale, degli aspiranti assegnatari.
L’avviso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.
Cittadini che possono fare domanda
L’aspirante assegnatario deve risultare in possesso di tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Camerano per l’assegnazione;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinquies L.R. 16/2021 (produzione di conforme attestazione ISEE);
- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE non superiore al limite determinato dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale n. 3/UERR del 17/01/2022 pari ad € 12.202,00 di valore ISEE. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie mono personali.
Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.
1 bis. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell’ ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
1 ter. I soggetti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che intendono rientrare in Italia, istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1.
- I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere fatta in bollo (da € 16,00) utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l’U.R.P. comunale o scaricabili dal sito internet www.comune.camerano.an.it.
Il modulo di domanda, predisposto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, dovrà essere compilato in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti.
La mancata sottoscrizione della domanda o la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del dichiarante comporterà l’esclusione della stessa.
Entro quando è possibile presentare la domanda
Le domande possono essere consegnate a mano all’U.R.P. del Comune di Camerano che rilascia l’attestazione di ricevuta, ovvero spedite con raccomandata A.R. al Comune di Camerano – Via San Francesco n. 24 -60021 Camerano (AN), entro il 07 novembre 2022 a pena di esclusione.
Per i cittadini italiani residenti all’estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni; pertanto, il termine di scadenza è il 22/11/2022. Nel caso in cui la domanda venga spedita con raccomandata A.R., per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
Per quanto concerne le modalità di assegnazione, le priorità e quant’altro, occorre fare riferimento ai contenuti del Regolamento approvato dal Comune di Camerano.
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