
Cosa accade al conto corrente alla morte del suo titolare? Quali diritti hanno gli eredi sulle giacenze presenti? Quali sono i limiti stabiliti dalle banche per quanto riguarda le operazioni sul conto corrente del defunto?
A seguito del decesso di una persona, i suoi beni patrimoniali vengono trasferiti ai chiamati che accettano l’eredità e l’istituto di credito presso il quale il defunto aveva dei rapporti in essere provvede al “congelamento” di questi ultimi, impedendo qualsiasi transazione.
Tale congelamento permane fino a quando, da un lato, non è definitivamente stabilito chi subentrerà come erede nei diritti e negli obblighi del defunto, e dall’altro, fino a quando non viene presentata una copia della dichiarazione di successione anche all’istituto di credito (sempre che non sussistano le condizioni di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28 par.7 del decreto legislativo n. 346/1990; in tal caso gli istituti di credito richiedono una dichiarazione di esonero scritta da parte di un coerede, da presentare in duplice copia, poiché la banca è tenuta a trasmetterne una copia alla sede competente dell’Agenzia delle Entrate).
Per effetto della morte del titolare del conto, infatti, si estinguono anche tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita: pertanto tutti coloro che erano stati delegati ad operare sul conto corrente non possono più effettuare operazioni su di esso.
Come viene disciplinata quindi la legittimazione degli eredi ad operare sul conto corrente del defunto? Rispondiamo a tale domanda esaminando varie casistiche.
- Conto corrente intestato unicamente al deceduto. In questo caso gli eredi, dopo aver definitivamente accettato l’eredità, possono effettuare in piena libertà operazioni bancarie.
- Conto corrente cointestato tra il defunto e più persone. In questo caso cade in successione solo la percentuale di denaro depositato di spettanza del Per capire se l’altro (o gli altri) cointestatario/i superstite/i possa/no o meno esigere la liquidazione intera del conto, bisogna verificare se il conto cointestato prevedeva firma congiunta o firma disgiunta:
- nel caso di firma congiunta, il conto rimane bloccato fino all’identificazione degli eredi legittimi che agiranno sul conto, congiuntamente assieme all’intestatario rimasto in vita;
- nel caso di firma disgiunta, invece, il cointestatario rimasto in vita potrà legittimamente operare oltre che sulla sua quota, anche su quella astrattamente riferibile al defunto (dato che non vi è la necessità di una pluralità di firme per esprimere la volontà di disporre). Va precisato, però, che tale situazione non è ben vista dalle banche, che temono di essere coinvolte in diatribe tra i coeredi e l’intestatario vivente. Proprio per questo, spesso, gli istituti di credito lasciano bloccati i conti correnti, anche se la giurisprudenza ha ribadito che, nel caso di un rapporto cointestato a firma disgiunta, potenzialmente sarebbero legittimati ad operare interamente sia il cointestatario superstite sia gli stessi eredi del
- Conto corrente intestato al solo defunto coniugato in regime di comunione legale dei beni. Dato che cadono in comunione sia i frutti dei beni personali, sia i proventi dell’attività separata dei coniugi non consumati al momento dello scioglimento della comunione, il coniuge superstite sposato in regime di comunione legale potrà beneficiare del 50% del contenuto del conto del defunto prescindendo dagli altri eredi. La banca dunque dovrebbe consentire al coniuge la liquidazione della metà del contenuto del conto senza concorrenza con gli altri eredi, che potranno invece individuare la rispettiva quota di spettanza solo sull’importo residuo.